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17 luglio 2006

SOS T U R I S M O

Si ricorda ai turisti, che ai sensi della legge 6-2-06 n. 38 gli operatori turistici sono obbligati a pubblicare sulla propria documentazione promozionale e sui propri cataloghi la dicitura relativa
Alla repressione di reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile.
La dicitura da riportare è la seguente:
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 38 del 6-2-06.
La legge Italiana punisce con la reclusione I reati concernenti la prostituzione la pornografia minorile, Anche se commessi all’estero”.
La dicitura va apposta - informa Pino Vitale - presidente provinciale del Centro Turistico Acli in maniera evidente su: materiali propagandistici, programmi, documenti di viaggio consegnati agli utenti, propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni.
L’obbligo riguarda gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri; l’obbligo è già vigente dal 20 giugno ; la violazione dell’obbligo prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1500 ad euro 6000.

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