Bocciati 19 articoli del codice del turismo per eccesso di delega
Corte costituzionale - Sentenza 5 aprile 2012 n. 80
Sono diciannove gli articoli del Codice del turismo censurati dalla Corte costituzionale. In alcuni casi sono state bocciate singole parole o commi ma perlopiù la censura riguarda tutto l'articolo. La motivazione è sempre la stessa, lo Stato ha fatto un invasione di campo, ovvero ha accentrato funzioni legislative di competenza della regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva solo riordinare le leggi esistenti i materia di turismo.
E cosi la scure del giudice delleleggi, con la sentenza depositata oggi 80/2012, è calata su un pacchetto consistente di norme. In particolare la decisione ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze
di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" e "ed altre norme in materia", nonché degli art. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011».
La questione di legittimità costituzionale sia sull'articolo 1 del Dlgs 79/2011 (che di fatto avrebbe annullato tutto il codice) che su diverse norme dell'allegato 1 (in sostanza su singoli articoli) era stata posta dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto.
La Consulta ha respinto la censura sull'intero provvedimento pur ricordando che «l'oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie ma ha accolto le contestazioni sulle singole norme». Ha invece accolto le contestazioni sulle singole norme perché «la delega non consentiva la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni» in materia di turismo. E allora l'articolo 2 che contiene «i principi della produzione del diritto in materia turistica» cade perché “si tratta di materia del tutto nuova" che incide sui rapporti Stato Regioni e fuoriesce dai limiti della delega. Peccano di "novità" anche gli articoli 3, sul turismo accessibile, 21 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio, 30, sulle agevolazioni per i turisti con animali al seguito e 68 sull'attività di assistenza del turista.
Mentre, tra gli altri, nel caso degli articoli 8 sulla classificazione delle strutture ricettive, art. 9 sulle strutture alberghiere, art. 10 sugli standard qualitativi delle imprese turistiche o 11 sulla pubblicità dei prezzi si tratta «accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni»
anche alla luce dell'accordo tra Stato, Regioni e Province autonomo recepitocon Dpcm 13 settembre 2002.
Corte costituzionale - Sentenza 5 aprile 2012 n. 80
Sono diciannove gli articoli del Codice del turismo censurati dalla Corte costituzionale. In alcuni casi sono state bocciate singole parole o commi ma perlopiù la censura riguarda tutto l'articolo. La motivazione è sempre la stessa, lo Stato ha fatto un invasione di campo, ovvero ha accentrato funzioni legislative di competenza della regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva solo riordinare le leggi esistenti i materia di turismo.
E cosi la scure del giudice delleleggi, con la sentenza depositata oggi 80/2012, è calata su un pacchetto consistente di norme. In particolare la decisione ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze
di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" e "ed altre norme in materia", nonché degli art. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011».
La questione di legittimità costituzionale sia sull'articolo 1 del Dlgs 79/2011 (che di fatto avrebbe annullato tutto il codice) che su diverse norme dell'allegato 1 (in sostanza su singoli articoli) era stata posta dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto.
La Consulta ha respinto la censura sull'intero provvedimento pur ricordando che «l'oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie ma ha accolto le contestazioni sulle singole norme». Ha invece accolto le contestazioni sulle singole norme perché «la delega non consentiva la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni» in materia di turismo. E allora l'articolo 2 che contiene «i principi della produzione del diritto in materia turistica» cade perché “si tratta di materia del tutto nuova" che incide sui rapporti Stato Regioni e fuoriesce dai limiti della delega. Peccano di "novità" anche gli articoli 3, sul turismo accessibile, 21 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio, 30, sulle agevolazioni per i turisti con animali al seguito e 68 sull'attività di assistenza del turista.
Mentre, tra gli altri, nel caso degli articoli 8 sulla classificazione delle strutture ricettive, art. 9 sulle strutture alberghiere, art. 10 sugli standard qualitativi delle imprese turistiche o 11 sulla pubblicità dei prezzi si tratta «accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni»
anche alla luce dell'accordo tra Stato, Regioni e Province autonomo recepitocon Dpcm 13 settembre 2002.
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